Sublocazione di un immobile: cosa dice la legge?

Sublocazione di un immobile: cosa dice la legge?

Ultimo aggiornamento: 25/10/2023
Tempo di lettura: 3 minuti

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Possono insorgere esigenze che portano alla firma di un contratto di sublocazione totale o parziale (sopratutto quest'ultima) di un immobile. Un esempio su tutti il caso di un lavoratore fuori sede che intende prendere in affitto un appartamento nel quale passano poco tempo decidendo cosi di subaffittarne parte di esso per arrotondare. Parliamo di sublocazione totale se si riferisce alla sublocazione dell'intero appartamento e parziale se invece fa riferimento solo a parte di esso. Ecco alcune informazioni e come procedere.

Che cos’è il contratto di sublocazione?
Innanzi tutti il contratto di sublocazione è a tutti gli effetti un contratto di affitto che prevede la facoltà, per il conduttore di un contratto di locazione (qualora espressamente indicato quindi concordato tra le parti) di sublocare totalmente o parzialmente l’immobile abitativo concessogli in locazione. Mario affitta casa a Paola che a sua volta subaffitta parzialmente o interamente l’immobile a Luigi. Si tratta di una procedura completamente legale purché vengano rispettati determinati prerequisiti.

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Come funziona la sublocazione di un immobile?
La legge spiega che la sublocazione totale non è possibile (salvo consenso del proprietario), mentre quella parziale è ammessa (salvo rifiuto del proprietario).Questo vuol dire che con il consenso del proprietario è possibile sublocare totalmente l'immobile e in assenza del rifiuto dello stesso è ammesso sublocarlo parzialmente. In mancanza del consenso del proprietario è infatti possibile che il locatore richieda il rilascio immediato dell’immobile o un risarcimento dei danni nei confronti del conduttore (articolo 2 della Legge n. 392/78 ). Se nel contratto non è previsto alcun esplicito divieto di sublocazione invece, il conduttore può sublocare solo parzialmente l’immobile adibito ad uso abitativo, purché comunichi l’identità del subconduttore, la durata del contratto e la precisa individuazione dei vani sublocati con lettera raccomandata al locatore. Qualora questo non accada, l’ordinamento non prevede alcuna specifica sanzione, poiché il legislatore non ha fissato il termine entro il quale la comunicazione debba essere effettuata e non specifica in ogni modo la conseguenza della mancata comunicazione.

Quanto può durare la sublocazione?
La normativa vigente non stabilisce alcuna durata massima del contratto di sublocazione relativamente alle abitazioni dunque vige il principio della libertà contrattuale, fermo restando l’obbligo del conduttore a comunicare al locatore la durata della sublocazione stessa che non dovrà eccedere la durata della locazione in corso. Non tutte le tipologie di contratto rientrano nella possibilità di prevedere una sublocazione. È infatti fatto divieto di sublocazione nei contratti relativi ad usi transitori e quelli stipulati con studenti universitari fuori sede sancito dal Decreto Ministeriale per le Infrastrutture e i Trasporti 30 dicembre 2002.

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Registrazione del contratto di sublocazione.
Come qualsiasi contatto di locazione anche il contratto di Sublocazione deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrare. La registrazione del contratto di sublocazione tra locatore e conduttore va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell’agenzia delle Entrate dopo aver versato l’imposta di registro relativa al Canone Di Sublocazione.

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