La locazione di un immobile o di una stanza per studenti fuori sede è una tipologia tipicamente adottata nelle città universitarie. Si tratta di un particolare tipo di locazione, denominato a uso transitorio. Il Locatore mette temporaneamente a disposizione di uno (o più) studenti un immobile situato nel comune (o adiacente) sede dell’Università, dietro pagamento di un corrispettivo da parte del Conduttore. Il tutto è regolamentato dall’art. 5, comma 2, L. n. 431/1998, secondo cui “possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’art. 4-bis”.
Condizioni per accedere al contratto.
La principale condizione per poter procedere è che il conduttore o i conduttori siano studenti universitari fuori sede. La legge non fa distinzione tra lo studente in corso e quello fuori corso. In dettaglio possono essere stipulati contratti per studenti universitari nei seguenti comuni:
A) Sede università
B) Sede dei corsi universitari distaccati e di specializzazione;
C) Sede di istituti di istruzione superiore;
D) Comuni limitrofi
E) Comune diverso da quello di residenza, nel caso il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea.
La locazione per studenti universitari può essere sottoscritta dal singolo studente, da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. Gli elementi fondamentali del contratto e che quindi devono essere obbligatoriamente contenuti nello stesso sono:
a) Generalità delle parti (Conduttore e Locatore)
b) Descrizione e ubicazione dell’immobile in un Comune sede di ateneo o limitrofo
C) Modalità di versamento;
D) Durata della locazione;
Naturalmente è necessario un tangibile riferimento al fatto che il conduttore fuori sede è iscritto a un corso universitario presso la locale Università che dovrà essere debitamente indicato.Inoltre è prevista una apposita clausola che il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica, come per i normali contratti di affitto. Per quanto riguarda le spese, il D.M. 16/01/2017 indica la ripartizione delle stesse tra locatore e conduttore.È inoltre espressamente vietata la sublocazione.
Da chi può essere sottoscritto?
Il contratto in esame può essere sottoscritto dalle seguenti figure:
A) Dal genitore dello studente figurando come conduttore per conto del figlio
B) Da un singolo studente
C) Da una pluralità di studenti
D) Dagli enti per il diritto allo studio
Durata del contratto.
Il contratto deve avere una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta dello studente da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Il contratto può essere rinnovato alle stesse condizioni oppure le parti potranno stipulare un nuovo contratto di questa tipologia a nuove condizioni
Disdetta del contratto.
Se il contratto è stipulato con più conduttori e solo uno di essi dovesse recedere gli studenti che rimangono nell’immobile devono comunque provvedere al pagamento dell’intero canone a favore del locatore, con una quota pro capite superiore alla precedente. Se il locatore lo consente, gli studenti rimasti possono sostituire chi ha lasciato l’immobile con un altro studente, che andrà ad accettare le condizioni del contratto stipulato inizialmente.