Bonus prima casa. Quando si può richiedere 2 volte
Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il Bonus per l’acquisto della prima casa si può ottenere due volte.
Il bonus prima casa è un’agevolazione che spetta a chi compra un immobile nel Comune dove risiede. Non si devono possedere altre abitazioni nella stessa città o altre abitazioni per cui si è già percepito il bonus, condizione preponderante per poter richiedere il bonus. Ci sono alcune eccezioni per le quali è importante spendere qualche minuto. Vediamo quali.
Bonus prima casa. È possibile chiederlo la seconda volta?
Si, è possibile richiedere il bonus prima casa una seconda volta nel caso in cui contribuente è costretto a cambiare abitazione perché quest’ultima non è più idonea. Per esempio nel caso di una casa ormai inagibile a seguito di una calamità naturale o perché sottoposta a un ordine di ristrutturazione del Comune.
Oppure ancora nel caso in cui una coppia ha avuto figli e non può più vivere nell’abitazione perché troppo piccola rispetto alle mutate esigenze del nucleo familiare.
La Corte Suprema ha ricordato che in tema di agevolazioni prima casa l’idoneità dell’abitazione va valutata sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo. Il beneficio trova applicazione altresì nell‘ipotesi di disponibilità di un alloggio che (per dimensioni e caratteristiche complessive) non sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.
Acquisto immobile adiacente
Altro presupposto per la richiesta del Bonus
Si può usufruire una seconda volta del bonus prima casa nel caso si acquisti un immobile adiacente al primo per potersi allargare. Per la Cassazione infatti, se un cittadino compra un appartamento confinante al proprio (per il quale ha per l’appunto ha utilizzato il bonus prima casa) e abbatte le pareti divisorie per crearne uno più grande può estendere l’agevolazione anche sull’acquisto dell’immobile.
Questo nel caso in cui si sia in grado di dimostrare di avere ampliato l’abitazione principale perché divenuta inidonea all’uso: il contribuente deve dimostrare l’effettiva unificazione delle due unità immobiliari finalizzata a realizzare un unico alloggio. Alloggio però che non deve essere di lusso, condizione quest’ultima per poter fruire dell’agevolazione.
La Cassazione aggiunge inoltre che, entro tre anni dalla registrazione, deve essere dato “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.
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