Una delle opzioni meno vincolanti e più adatte se ti appresti ad affittare il tuo immobile riservandoti di tenerlo impegnato per un breve-medio periodo è il contratto ad uso transitorio, più flessibile e con una durata non superiore ai 18 mesi. Vediamo come funziona.
Che cos’è il Contratto di Locazione ad uso Transitorio?
Il contratto di locazione ad uso transitorio è vero e proprio contratto di locazione ad uso abitativo (disciplinato dall’articolo 5 della Legge n. 431/1998, il quale a sua volta rinvia al D.M. 5 marzo 1999 e al D.M. 30 dicembre 2002) utilizzabile per un periodo di tempo ben definito in funzione di esigenze temporanee, non turistiche.
Il contratto di locazione ad uso transitorio ha infatti una durata massima di 18 mesi il che rende l’impegno temporale tra locatore e conduttore più flessibile e gestibile. Un caso tra tutti è un trasferimento momentaneo su un altra sede di lavoro da parte dell’inquilino, oppure nel caso di un inquilino che si dovrà trasferire momentaneamente per un periodo di cure in un altra città, ma non solo, anche per particolari esigenze del Locatore. In questi casi, infatti, redigere un contratto di locazione ordinario vincolerebbe troppo il locatore che sarebbe poi costretto a risolvere anticipatamente il contratto sottoscritto. I contratti ad uso transitorio hanno esattamente questo obiettivo, cioè permettere alle parti in causa di stipulare un contratto in grado di adattarsi alle esigenze che determinano l’attivarsi del contratto di locazione. Come abbiamo visto non sono comprese esigenze di natura turistica.
Caratteristiche del Contratto di Locazione ad uso Transitorio
Come abbiamo visto il contatto di locazione ad uso transitorio è un contratto temporaneo che può essere attivato dalle parti solo in presenza di alcuni specifici requisiti. Vediamoli in dettaglio:
a) Le parti del contratto (locatore e locatario) devono essere persone fisiche che operano fuori dall’attività di impresa.
b) Il contratto deve essere destinato all’utilizzo come civile abitazione (non è ammessa tale forma di locazione per finalità turistiche)
c) Indicazione della ragione che giustifica la transitorietà del contratto.
d) Durata non superiore a 18 mesi (vedi di seguito durata del contratto)
E’ opportuno evidenziare che la stipula di un contratto transitorio senza la presenza di questi requisiti comporta la conversione automatica del contratto in un contratto di locazione ordinario. A tal proposito è consigliabile prestare la dovuta attenzione per evitare questo tipo di problematica.
Durata del Contratto di Locazione ad uso Transitorio
La legge, all’articolo 2, comma 1, del Decreto 30 dicembre 2002, stabilisce il periodo minimo e massimo di durata del contratto di locazione ad uso transitorio. Il periodo minimo previsto è di 1 mese mentre non può superare i 18 mesi come periodo massimo.
Se le parti pattuiscono un periodo di durata inferiore a 1 mese, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima di 1 mese. Similmente, se le parti pattuiscono un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata massima prevista dalla legge.
Non è prevista disdetta in quanto la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito.
Registrazione del del Contratto di Locazione uso Transitorio
Come per tutti i contratti anche per il contratto di locazione transitorio è prevista la stipula in forma scritta e la registrazione pena nullità, presso un ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula (come per qualsiasi altro contratto di locazione)
Ricordiamo che, la registrazione del contratto è obbligatoria in quanto la sua durata è sempre superiore ai 30 giorni.
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