Annunciata l'iniziativa dal Ministero del Turismo: entro 60 giorni scatteranno le disposizioni contenute all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.
Il lancio delle nuove disposizioni sugli affitti brevi: una riforma nata per una maggiore trasparenza al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti e abbattere l'evasione. Viene introdotta dal 3 Settembre 2024 la banca dati nazionale delle strutture ricettive (Bdsr) e degli immobili adibiti a locazione breve o a scopi turistici, come stabilito dall'articolo 13-quater, comma 4 del Decreto Legge 34/2019, convertito con modifiche dalla legge 58/2019.
Vediamo in dettaglio di che cosa si tratta, come funziona, che cos'è il codice Cin e cosa cambia con il nuovo avviso.
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Che cos'è e come funziona la Banca dati Strutture Ricettive.
La Banca Dati delle Strutture Ricettive nasce per migliorare, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento delle informazioni tra i dati statali e territoriali, fornendo una mappatura delle strutture ricettive a livello nazionale, utile anche per contrastare forme di ospitalità irregolare. Le informazioni incluse nella banca dati riguardano, tra le altre cose: tipo di alloggio, posizione, capacità ricettiva, il gestore dell'attività ricettiva, il codice identificativo regionale (se presente) o un codice alfanumerico univoco.
Tramite la Bdsr, è attivata la procedura online per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale, secondo quanto previsto dalla "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive [...]", all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Il Cin dovrà essere visibile all'esterno dell'edificio in cui si trovano gli appartamenti o le strutture e indicato in tutti gli annunci pubblicati.
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Il portale online per accedere alla banca dati.
Attraverso il portale online, è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (Cin), associato alla struttura e necessario per operare legalmente. L'accesso alla banca dati avviene mediante identità digitale. Successivamente, è necessario presentare online una domanda contenente i dati catastali dell'immobile o della struttura. Nelle regioni dove era già presente un codice identificativo, bisognerà indicare il vecchio codice per ottenere quello nuovo.
Una volta completato il processo, l'utente riceve una certificazione digitale che attesta l'emissione corretta del Cin. Si tratta di una procedura veloce, indispensabile per chi intende affittare il proprio immobile per periodi brevi. C'è un periodo di 60 giorni per ottenere il Cin; in caso contrario, si rischiano multe fino a 8.000 euro. Sul sito del Ministero del Turismo sono disponibili FAQ dettagliate per evitare errori e, fino a venerdì 6 settembre, è attivo un numero dedicato: 06.170179245.
Con la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del Turismo, domani entra in funzione la Banca Dati delle Strutture Ricettive; entro 60 giorni saranno operative le disposizioni previste dall’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.
Obbligo di esposizione del codice CIN.
L'obbligo di possedere ed esporre il Cin all'interno dell'appartamento, all'esterno dell'edificio e sui portali di promozione online dedicati è universale e non prevede eccezioni. Di conseguenza, chi ha già un codice regionale o provinciale deve richiedere anche il Cin e mostrarli entrambi. Sono esentate dall'obbligo di Cin solo le strutture religiose di ospitalità senza fini di lucro, offerte gratuitamente.
Affitti brevi: arriva il Codice Identificativo Nazionale (Cin)
Obbligo di estintori per gli affitti brevi: tutte le novità.
Sicurezza: estintori e rilevatori di fumo obbligatori.
Per quanto riguarda la sicurezza, tutte le unità immobiliari destinate agli affitti brevi, gestite in qualsiasi forma (sia come attività imprenditoriale che non imprenditoriale), devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre a estintori portatili a norma di legge. Le strutture gestite in forma imprenditoriale (come stabilito dall'articolo 1, comma 595, della legge 178/2020) devono inoltre soddisfare i requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalle normative statali e regionali vigenti. Gli estintori devono essere posizionati in luoghi accessibili e visibili, specialmente vicino agli ingressi e nelle aree a maggior rischio. È richiesto un estintore ogni 200 metri quadrati di superficie o frazione, e comunque almeno uno per piano.
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