È possibile installare un sistema di videosorveglianza in casa?

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Ultimo aggiornamento: 05/10/2023
Tempo di lettura: 2 minuti

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L’installazione di sistemi di videosorveglianza, sia finalizzata alla sicurezza di persone che alla tutela di beni, rappresenta un’opzione a cui molti guardano con interesse per poter monitorare la propria abitazione in ogni momento e vivere più serenamente tanto all’interno delle mura domestiche, quanto all’esterno. Se ti stai apprestando a vivere una nuova casa, che sia un nuovo acquisto o una abitazione in affitto, forse non conosci ancora perfettamente il tuo nuovo quartiere e stai pensando di organizzarti per tutelare la tua tranquillità grazie all'ausilio di una o più telecamere.

È possibile dunque installare un sistema di videosorveglianza nella tua abitazione.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza, in quanto potenzialmente idonei a ledere il diritto alla riservatezza altrui, può avvenire se nel pieno rispetto della normativa speciale dettata in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni civili e penali in materia di interferenza illecita nella vita privata.

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Ecco cosa dice la legge a proposito. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, cita quanto segue: “Le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:

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1. Le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza.
2. Le telecamere vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi
3. Nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto
4. Non siano oggetto di ripresa aree condominiali comuni o di terzi.
5. Non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio).
6. Non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.

Se ne ricava, dunque, che le riprese sono consentite nelle sole aree di pertinenza del proprietario, con conseguente divieto di riprendere aree condominiali (comuni o di terzi), aree aperte al pubblico, aree di terzi (salva l’assoluta impossibilità di fare altrimenti e adottando opportuni correttivi), aree soggette a servitù di passaggio (salvo il consenso del relativo titolare). Chiude il sistema, un divieto generale di comunicazione a terzi o di diffusione delle riprese.

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