Facsimile del contratto di affitto transitorio per studenti.
Parlando di affitto, una delle soluzioni più diffuse soprattutto nelle grandi città è quella di destinare il proprio appartamento all'affitto temporaneo per studenti fuori sede. Questa pratica offre diversi vantaggi, tra cui la flessibilità e la possibilità di evitare l'impegno in contratti di lunga durata.
Anche in questo caso è necessario stipulare un contratto di locazione dedicato che stabilisca chiaramente i diritti e i doveri sia del locatore che degli inquilini. Vediamo in dettaglio cosa prevede il contratto di locazione transitorio, caratteristiche, durata e tasse da pagare.
Al termine troverai un facsimile che potrai consultare o scaricare.
Che cos’è il contratto di affitto ad uso temporaneo?
Il contratto di affitto ad uso temporaneo è un accordo scritto stipulato tra un locatore ( proprietario dell’immobile ) e un locatario ( inquilino ) per concedere temporaneamente l'uso di un immobile a fini residenziali. Questo tipo di contratto è progettato per situazioni in cui l'uso dell'immobile è previsto solo per un periodo limitato di tempo che può variare da pochi giorni ad un massimo di 18 mesi, senza l'intenzione di stabilire una residenza a lungo termine. Non può essere utilizzato per gli affitti turistici.
Un contratto di locazione transitorio prevede specifici requisiti come l’esclusione per gli affitti turistici. Per essere valido, il contratto transitorio deve essere di tipo residenziale, avere una scadenza nel breve periodo e coinvolgere esclusivamente persone.
- La durata massima è di diciotto mesi, con la possibilità di una sola proroga; al termine, il contratto si risolve senza necessità di disdetta.
- Le tasse per un contratto transitorio nel 2024 includono l’imposta di registro, calcolata al 2% del canone annuo e la tassazione sul reddito.
- La cedolare secca prevede una tassazione del 21% del canone di affitto per un solo immobile affittato nel 2024; aumenta a 26% per più di un immobile, con un’opzione del 10% per i contratti a canone concordato situati in alcuni comuni specifici.
Durata del contratto ad uso temporaneo.
Come abbiamo visto il contratto ad uso temporaneo ha una durata massima di 18 mesi con la possibilità di una sola proroga; al termine, il contratto si risolve senza necessità di disdetta del contratto.
Caratteristiche del contratto ad uno temporaneo.
Le caratteristiche principali del contratto di affitto ad uso temporaneo includono il fatto che l’affitto debba essere di tipo residenziale, venga indicata una scadenza nel breve periodo. Il locatario e il locatore debbano essere persone (sono quindi esclusi tutti gli immobili intestati o destinati alle aziende). Nello specifico il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
- Luogo e data nella quale è stato stipulato il contratto;
- Estremi di locatore e conduttore;
- Dettagli relativi all’immobile oggetto della locazione;
- Durata della locazione (la durata massima potrà essere di diciotto mesi; al termine di questo periodo il contratto si intende risolto e non è quindi necessaria alcuna disdetta. Puoi invece prorogarlo, ma per una sola volta. Al termine della proroga il contratto non potrà essere rinnovato nuovamente e dovrai cambiare tipologia di contratto di affitto).
- Finalità della locazione (ad esempio se l'immobile viene affittato per un uso temporaneo, che può essere legato a esigenze come trasferimenti lavorativi, vacanze, riabilitazioni, eventi temporanei, lavori di ristrutturazione, ecc);
- Specifiche condizioni se previste (ad esempio può includere disposizioni specifiche relative all'uso dell'immobile durante il periodo di locazione, come ad esempio l'obbligo di mantenere l'immobile in buone condizioni o restrizioni sull'uso di determinati spazi);
- Canone di Locazione;
- Diritti e Obblighi delle Parti;
- Regolamenti e Normative ( ad esempio riferimenti a regolamenti condominiali, leggi locali o altre normative che devono essere rispettate durante il periodo di locazione);
- Firma delle parti con luogo e data.

Contratto di locazione transitorio: tassazione.
La tassazione relativa al contratto transitorio prevede alcune voci piuttosto comuni nella maggior parte dei contratti di affitto. Vediamole in dettaglio:
- L’imposta di registro (la tassa che dovrai pagare per la registrazione del contratto). Le norme in vigore per l’imposta di registro prevedono il pagamento del 2% del canone annuo, che dovrà essere moltiplicato per il numero degli anni di affitto. Per gli affitti di durata inferiore, il calcolo verrà effettuato proporzionalmente, ma considera che il versamento minimo è di 67 euro (il minimo previsto dall’Agenzia delle Entrate per il primo anno di versamento).
Se è previsto il pagamento di un deposito cauzionale (o di una fideiussione per l’affitto), questa cifra non sarà calcolata nell’imposta di registro.
- Imposta di bollo. Anche per i contratti transitori di affitto è previsto il pagamento dell’imposta di bollo sulle copie del contratto da registrare. Dovrai versare 16 euro ogni quattro facciate del contratto o comunque, per ogni 100 righe.
- La tassazione sul reddito: anche per i contratti transitori, come avviene per quelli di affitto ordinario, è previsto il pagamento delle tasse in base a quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi. Tieni presente che ai fini fiscali, i redditi da affitto vengono calcolati al 95%. Questo significa che, ad esempio, ogni mille euro ricevuti come canone di affitto, 950 saranno soggetti a tassazione e si sommeranno inoltre ai redditi tassabili percepiti da altre fonti.
Contratto di locazione transitorio e cedolare secca.
Come avveniva già in precedenza, anche per il 2024 è possibile avvalersi della cedolare secca. Ecco come funziona e quali costi comporta per l’anno in corso. Nel caso della cedolare secca, l’imposta dovuta viene calcolata considerando il 21% del canone di affitto. La novità sugli affitti transitori per il 2024 è però che questa possibilità è data solo per un solo immobile affittato. 26% invece per i successivi.
Sempre per il 2024 confermata la possibilità di usufruire di un’aliquota del 10% per i contratti di affitto con canone concordato, ma solo se gli immobili sono collocati nei comuni per i quali è prevista questa possibilità, come quelli con scarsa disponibilità di alloggi.

Contratto ad uso transitorio: modello facsimile scaricabile.
Trovi di seguito un modello facsimile del contratto di affitto ad uso transitorio completo di tutti gli elementi essenziali come informazioni delle parti coinvolte, descrizione dell'immobile, durata del contratto, canone di locazione, deposito cauzionale, diritti e obblighi delle parti e molto altro ancora per realizzare il tuo contratto o utilizzarlo come traccia.
Facsimile di Contratto di Affitto transitorio per Studenti.
Questo facsimile è fornito a scopo illustrativo e può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche. Si consiglia vivamente di consultare un professionista legale per garantire che il contratto sia conforme alle leggi locali e soddisfi le esigenze di tutte le parti coinvolte.
A proposito di facsimile eccoti altri contratti che puoi consultare e scaricare per affitto e compravendita.
Oggetto: Contratto di Locazione uso Transitorio
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
In data……/………/………… Luogo………………………. Provincia (…….)
Il/La Sig/Sig.ra……………. nato/a a ………………………… Provincia (……..)
C.F…………………….. residente in …………………………Provincia (…….)
Via/Piazza………………………………… Numero Civico……………/………
riconosciuto a mezzo di ………………………………..
Rilasciato dal Comune di …………………………. Provincia (…….)
in data………/………../………
di seguito indicato come Locatore
e
Il/La Sig/Sig.ra……………. nato/a a ………………………… Provincia (……..)
C.F…………………….. residente in …………………………Provincia (…….)
Via/Piazza……………………… Numero Civico ……………………………/……………….
riconosciuto a mezzo di ................................. numero…………………………………..
Rilasciato dal Comune di …………………………. Provincia (…….) in data………/………../………
di seguito indicato come Conduttore
che accetta, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare sita a ……………………………………. Via/Piazza………………………………… n. ……. piano ……. scala …… int. ……. composta
di n. ……..vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
……………………………………... ………………………………………………………………………………………………………… non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprietà …………………….. riscaldamento …………………….. acqua ………………………….
altre …………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………....
Il Locatore si impegna a consegnare al conduttore copia dell’attestato di prestazione energetica identificato con il numero……………………… in stato di validità e con scadenza……../………/…………….
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 - Durata.
Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi
e cioè dal ………/……/………………..al ……/………/………………
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2 - Natura transitoria.
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune di ………………………(…….) , le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo
non eccedente i ………………….. frequentando il corso di studi di …………… presso l'Università di ……………………………………
Articolo 3 - Canone.
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro ……………………………… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………….., in n. ………….. rate eguali anticipate di euro …………………………………………….ciascuna, alle seguenti date:…………………………………………………………….………
Articolo 4 - Deposito cauzionale.
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………….pari a ………………. mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: …………………………………………………………………………….
Articolo 5 - Oneri accessori.
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6 - Spese di bollo e di registrazione.
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a suddivise al 50% tra conduttore e locatore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 7- Pagamento, risoluzione e prelazione.
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8 - Uso.
L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9 - Recesso del conduttore.
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 10 - Consegna.
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 11- Modifiche e danni.
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 - Assemblee.
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 13 - Impianti.
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR. Articolo 14 (Accessi) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:……………………………………………………………….
Articolo 15 - Commissione di conciliazione.
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 16 - Varie.
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2.
Altre clausole …………………………………………………………………………………
Letto, approvato e sottoscritto ……………………….
Luogo………………………………li ……/……/…………
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore ………………………………….
Il conduttore ……………………………….