Possiamo definire il Catasto ( ex Agenzia del territorio ) come un inventario di tutti i beni immobili presenti sul territorio. Si suddivide in due specifici sottosistemi. Il catasto edilizio urbano ed il catasto terreni. Vediamoli in dettaglio:
a. il catasto edilizio urbano, in cui sono elencati gli immobili di natura civile, commerciale ed industriale.
b. il catasto terreni, che contiene invece l’elenco di tutti i terreni agricoli e non edificati.
Dal 2021 la gestione dei dati catastali e dei servizi connessi ad esso è affidata all’Agenzia delle Entrate, dopo l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio.
A cosa serve il catasto?
La funzione del catasto è censire tutte le proprietà immobiliari presenti sul territorio e creare i presupposti necessari per una corretta ed equa imposizione fiscale. Le imposte catastali sono dovute nel momento in cui è necessario:
a. procedere alla voltura catastale conseguente a un trasferimento conseguente a una compravendita
b. una successione
c. una donazione
In questi tre casi è necessario procedere alla registrazione dei trasferimenti immobiliari presso il catasto. Inoltre il catasto racchiude delle informazioni organizzate in 4 principali (+2) archivi, organizzati in base a criteri grafici e alfanumerici:
a. archivio cartografico
b. archivio delle planimetrie degli immobili urbani
c. archivio censuario del catasto terreni
d. archivio censuario del catasto degli immobili urbani
e. archivio dei fabbricati
f. archivio dei numeri civici delle strade urbane
II catasto edilizio urbano è strutturato in base al modulo base dell’unità immobiliare urbana, che può consistere in una porzione di fabbricato (es: casa, negozio), in un intero fabbricato (es: albergo, ospedale), in un insieme di fabbricati (industria) o in un’area urbana, in grado di avere un’autonomia funzionale e reddituale.
Il catasto terreni invece si basa sul modulo base della particella catastale, ossia la porzione di terreno continua, sita nello stesso territorio comunale, nel possesso di uno o più soggetti fisici o giuridici e omogenea per qualità della coltura e grado di produttività, requisiti questi ultimi che, insieme alla accessibilità al fondo e alla struttura fisica dello stesso, sono utilizzati per definirne la classe di appartenenza.
Che valore probatorio ha il catasto?
Come chiarisce l’art. 950 c.c., che disciplina l’azione di regolamento di confini, il giudice, solo in assenza di altri elementi, deve attenersi “al confine delineato dalle mappe catastali.
” Principio ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 1526/2018, per la quale “I dati catastali (…) non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria (…).”