Con imposta sostitutiva ( Introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) si intende un tributo parte dei costi da sostenere quando si accende un Mutuo, capace di raggruppare parte delle imposte (come quelle di registro, bollo, ipoteca e catastali ) raggruppando sotto un unica voce rendendo più snello e snello l’aspetto burocratico. È applicabile a tutti i finanziamenti che hanno una durata maggiore di 18 mesi.
Come si versa l'imposta sostitutiva?
L’ imposta sostitutiva viene versata al fisco dall’istituto di credito al quale è stato richiesto mutuo o finanziamento direttamente da chi ne è l’intestatario dello stesso. L’istituto di credito quindi provvederà a scalare dalla somma erogata la percentuale relativa all’imposta sopracitata. La trattenuta avviene pertanto nello stesso momento dell’erogazione del finanziamento.Non riguarda solamente i Mutui destinati agli immobili ad utilizzo abitativo, ma anche quelli destinati all’acquisto di negozi, magazzini, uffici o terreni, spazi espositivi.
Aliquote prima e seconda casa.
L’imposta sostitutiva per il mutuo si applica per tutti i mutui con particolare riferimento alla sottoscrizione di Mutui ipotecari e chirografari e alle aperture di credito. Viene calcolata proporzionalmente in base alla somma richiesta con due differenti aliquote in riferimento al mutuo prima o seconda casa. Ecco come calcolare l’imposta sostituiva in caso di prima o seconda casa con gli attuali parametri:
- Acquisto della prima casa: 0,25%
- Acquisto della seconda casa: 2%
Attenzione, in caso di Mutuo cointestato è necessario che entrambi i contestatari abbiano la residenza nella medesima abitazione per poter godere dell’aliquota allo 0,25%.
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